L’articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, al primo comma riconosce e tutela la libertà d’associazione, e prevede che i cittadini abbiano il diritto di associarsi, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalle leggi; il medesimo articolo, tuttavia, al comma secondo, vieta le associazioni segrete. In occasione dello scioglimento d’autorità dellacosiddetta “Loggia P2”, fu emanata la legge numero 17 del 25 gennaio 1982, la cosiddetta legge Spadolini–Anselmi: in base a tale legge, si “considerano associazioni segrete e come tali vietate dall’articolo 18 della Costituzione quelle che, anche all’interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici, anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale”. La nostra Accademia di Filosofie delle Scienze Umane è un sito che si occupa esclusivamente di divulgazione della cultura nel suo insieme, quini scientifica – unanistica – artistica e tecnologica, nel tentativo di tendere verso una conoscenza non settoriale e del tutto generale.